L’art. 31 del Testo Unico sull’Immigrazione - DLG 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”-,
riconosce al Tribunale per i minorenni il potere e dovere di
autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un
minore straniero, qualora sussistano particolari esigenze di tutela.
Questo in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per
gli stranieri.
La richiesta di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale, è seguitada accertamenti della Procura e dei Servizi Soaciali di zona, al fine di rilevare la buona condotta del genitore e il suo reale accudimenti del figlio.
Con il tipo di permesso di soggiorno rilasciato è possibile svolgere attività lavorativa e uscire dal territorio nazionale.